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REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE PROVINCIALI

Testo del Regolamento

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Premesse

 * Il Consiglio del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Potenza, con delibera consiliare n°245 del 20.1.2011, ha approvato il seguente regolamento per la  istituzione di “COMMISSIONI CONSULTIVE” con lo scopo di creare un supporto al lavoro del Presidente e del Consiglio, atto a contribuire al miglioramento nella ricezione delle esigenze, delle aspettative e quale apporto culturale dagli iscritti al Collegio, in merito a tutti i settori di competenza della professione di geometra, o ad affrontare problematiche specifiche.

* Gli iscritti hanno il diritto/dovere di rappresentare, nell’ambito delle commissioni: idee, conoscenze, informazioni e competenze, al fine di coadiuvare il lavoro del Consiglio.

* Il Consiglio ha la facoltà di avvalersi del contributo delle commissioni nello svolgimento del proprio ruolo.

REGOLAMENTO

Articolo 1. istituzione, insediamento, scopo e durata.

 

Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio, che ne decide il numero, i compiti e il mandato.

Il Consiglio ha facoltà di revocare o sciogliere la Commissione, in qualsiasi momento.  

* Le “COMMISSIONI CONSULTIVE PER SETTORE” vengono generalmente costituite dopo ogni insediamento del nuovo Consiglio eletto, restano in carica sino al compimento del mandato consiliare.

* Le “COMMISSIONI CONSULTIVE PER SCOPO” vengono costituite esclusivamente quando il Consiglio ne ravvisa la necessità, rimanendo attive sino al raggiungimento del fine per cui sono state costituite.

Articolo 2. Composizione

 * Ogni “COMMISSIONE CONSULTIVA PER SETTORE” deve essere composta da almeno un componente del Consiglio in carica, che assume il ruolo di coordinatore e referente per il Consiglio e da Geometri iscritti all’Albo Professionale di Potenza. 

* Ogni “COMMISSIONE CONSULTIVA PER SCOPO” deve essere composta da almeno un componente del Consiglio in carica, che ne assume il ruolo di coordinatore e referente per il Consiglio, da Geometri iscritti all’Albo Professionale di Potenza ed eventualmente da persone che, volontariamente, possano contribuire al compimento dello scopo per cui si è insediata la Commissione.

Il Consigliere Coordinatore è nominato dal Consiglio all’atto di costituzione della Commissione;

I componenti delle “COMMISSIONI CONSULTIVE” sono nominati dal Consigliere Coordinatore;

a) i componenti Geometri iscritti all’Albo devono possedere i  seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo della provincia di Potenza;

- certo esercizio della libera Professione;

- dichiarata esperienza e buona conoscenza di uno dei settori di competenza professionale;

- specchiata moralità etico – professionale:

b) i componenti esperti, devono essere di specchiata moralità etico – professionale e riconosciuti esperti per le finalità della Commissione.

c) I Geometri, rispondenti ai requisiti sopra esposti, che intendono offrire il proprio apporto al lavoro delle Commissioni, dovranno dichiarare la loro disponibilità alla partecipazione, con nota alla segreteria del Collegio da inviare a mezzo fax, e-mail. 

 Art. 3 – Compiti delle Commissioni

 La Commissione ha una funzione consultiva. L’attività della stessa consiste, in via generale, nella formulazione di proposte finalizzate alla valorizzazione della figura del Geometra libero professionista ed alla tutela del suo ruolo nel mondo del lavoro.

Nonché alla raccolta di dati statistici, ricerca normativa, segnalazione di opportunità lavorative, segnalazione di esigenze formative e/o di aggiornamento da parte degli iscritti.

 I documenti redatti dalle Commissioni saranno opportunamente considerati dal Consiglio del Collegio.

Art. 4 – Convocazione ed operatività.

* Le riunioni della Commissione sono indette dal  Consigliere Coordinatore e comunicate (via breve) in tempo utile ai componenti; straordinariamente, per valide ed urgenti motivazioni, un componente della Commissione può chiedere al Coordinatore di indire una riunione di Commissione.

* Le riunioni devono rivestire carattere eccezionale e non periodico.

* L’attività delle Commissioni non deve ritenersi coincidente con il periodo di partecipazione alle riunioni convocate;

* il coordinatore deve far si che ogni componente possa adempiere al proprio ruolo operando privatamente, ed avvalendosi dei mezzi di comunicazione a disposizioni di tutti, per condividerne i risultati.

Articolo 5 – Compensi

La partecipazione alle Commissioni è volontaria e quindi priva di compensi.



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